Cassazione: i terreni divenuti edificabili sono esclusi da IVA se ceduti dall’imprenditore agricolo
L’ordinanza della Cassazione- 8 giugno 2016
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11600 dell’8 giugno 2016, ha chiarito che la cessione – da parte di un’imprenditore agricolo – di un terreno, divenuto edificabile, non rientra tra le operazioni imponibili di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, avendo il terreno perduto la qualità di bene strumentale, cioè di bene relativo all’impresa. Con la conseguenza che tale cessione non deve essere assoggettata ad IVA, bensì all’imposta – proporzionale – di registro.
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