22 Novembre 2016 in fisco e contabilità

Debiti fiscali: falcidia per risanare le imprese

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Debiti fiscali

Debiti fiscali: è stato apportato un nuovo emendamento nella seconda metà di Novembre alla Legge di Stabilità 2017. Esso prevede la possibilità di proporre un piano di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti fiscali che contempli un pagamento parziale o a rate dei tributi e contributi dovuti al Fisco.

Questa possibilità di falcidia e sconto sui debiti fiscali può essere applicata al verificarsi di determinate condizioni. Il piano deve prevedere una soddisfazione “in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione”. Nella valutazione bisogna avere riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Tale valore deve essere indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) della Legge fallimentare.

Cosa cambia

L’attuale legge fallimentare prevede solo la possibilità di dilazionare i pagamenti nei confronti del Fisco. Con l’introduzione del nuovo emendamento invece, i debiti fiscali, inclusi i debiti Iva,  saranno suscettibili di rinegoziazione e trattativa. Questo varrà per tutti i debiti fiscali, non soltanto per i tributi che abbiano natura chirografaria.

Perché questo emendamento alla Legge di Stabilità 2017

L’emendamento – frutto di un tavolo tecnico istituito al ministero dell’Economia con la partecipazione delle Entrate, del Cndcec e dei presidenti delle principali Sezioni fallimentari – prende le mosse dalla consapevolezza che nel nostro Paese le imprese in crisi hanno grosse difficoltà a trovare le risorse e spesso non versano imposte e contributi.  Moltissime aziende in crisi hanno principalmente debiti verso il Fisco. L’emendamento alla Legge di Stabilità si è reso necessario dopo la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-546/14.

La Corte europea ha infatti stabilito che “L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.”

 

Sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-546/14

Legge di Bilancio 2017




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