24 Giugno 2016 in crisi d'impresa

Il sovraidebitamento: come uscirne

crisi da sovraindebitamento

crisi da sovraindebitamento

Purtroppo sempre di più sentiamo di persone o di piccole imprese che non riescono ad andare avanti in quanto devono far fronte ad un ammontare di debiti troppo elevato rispetto alle loro possibilità economiche e sono psicologicamente condizionate ed emotivamente angosciate.

La situazione debitoria superiore rispetto alla capacità finanziaria corrente potrebbe essere stata causata da una condizione economica posseduta nel momento in cui sono stati contratti i debiti, differente dall’attuale oppure da prospettive di crescita del proprio potere di acquisto che in realtà non si sono verificate.

La Legge n.3 del 2012 ha finalmente cercato di dare una via d’uscita a tutte queste situazioni, purché il debitore sia in buona fede. La legge sancisce che tutti i soggetti non fallibili oggi hanno l’opportunità di rinegoziare e in molti casi ridurre i propri debiti: così privati, imprenditori e microimprese possono ripartire da zero. La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai Creditori, presuppone che il richiedente sia un soggetto non fallibile (persona fisica, imprenditore agricolo, associazioni professionali, microimprese).

Il legislatore ha previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai Creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano (art. 7) che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (c. 1 art. 8).

I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, invece, possono non essere soddisfatti integralmente solo nell’ipotesi in cui sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione. Il valore dovrà essere attestato dall’organismo di composizione della crisi. (O.C.C.).La previsione di non integrale soddisfazione dell’art. 7 non ha, chiaramente, efficacia nei confronti dei crediti relativi ai tributi, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate. La proposta ed il piano sono redatti da professionisti del settore con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC) con sede nel circondario del Tribunale competente  e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all’accordo non ha aderito.

Per maggiori informazioni: info@maxaudit.it




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