8 Maggio 2017 in fisco e contabilità

Ristorazione ai fini didattici esente IVA

ristorazione esente ivaRistorazione: la Corte Europea ha dichiarato che sono esenti da Iva i servizi di ristorazione a fini didattici purché si rivolgano ad un pubblico limitato.

La pronuncia della Corte è stata richiesta nell’ambito di una controversia sorta nel Regno Unito tra i Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, ovvero l’amministrazione finanziaria del Regno Unito ed il Brockenhurst College.

Il fatto

Il College, istituto di insegnamento superiore, offre corsi di formazione nel settore della ristorazione, dell’ospitalità alberghiera e delle arti dello spettacolo. A fini didattici, il College gestisce un ristorante e organizza spettacoli destinati ad un pubblico esterno all’istituto e ristretto. Gli invitati sono al corrente che gli eventi sono offerti nell’ambito formativo degli studenti, a prezzi calmierati e che vengono annullati nel caso il numero di prenotazioni non raggiunga un minimo di 30 coperti. Il College appellandosi all’ articolo 132 paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, in merito all’esenzione da Iva per i servizi di ristorazione e di intrattenimento prestati, sostiene che tali servizi non debbano essere assoggettati ad IVA. Di contro, l’amministrazione finanziaria britannica sosteniene che invece tali servizi lo siano.

Cosa dice l’art. 132 direttiva 2006/112/CE

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, prevede esenzioni dall’imposta a favore di talune attività di interesse pubblico. I criteri con i quali sono state designate le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente. Nel caso specifico, veniva chiesto ai giudici di esprimersi sull’idea che i servizi di ristorazione offerti dal College potessero essere considerati come “strettamente connessi” con l’attività principale (quella formativa) e quindi esentati dal versamento dell’IVA.

Ristorazione: l’interpretazione e la sentenza dei giudici

La Corte ha affermato che una prestazione può essere considerata accessoria ad una prestazione principale, quando la stessa non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale. A tal proposito, però, l’esenzione può essere concessa a condizione che sia la prestazione principale che quella ad essa strettamente connessa vengano effettuati da organismi indicati nel citato articolo 132. In secondo luogo, è necessario che la prestazione di servizi principale sia indispensabile alla prestazione di servizi esentata. Per ultimo, le prestazioni di servizi esentate non devono essenzialmente essere destinate a procurare all’organismo entrate supplementari mediante l’esercizio di attività svolte in concorrenza diretta con imprese soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato che le prestazioni di ristorazione e intrattenimento di cui al procedimento principale erano destinate ad un pubblico ben definito e appartenente alla sfera familiare degli studenti. Inoltre, il ristorante è accessibile solo su prenotazione con un minimo di raggiungimento dei 30 coperti. Dunque, le prestazioni offerte dal College non risultano comparabili con quelle offerte da ristoranti e sale spettacolo commerciali.

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Guarda anche l’art . 132 direttiva 2006/112, paragrafo 1 lettera i e il Fisco

 

 




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