27 Marzo 2017 in consulenza aziendale

Nella cessione di ramo d’azienda devono esserci beni e persone

cessione di ramo d'aziendaCessione di ramo d’azienda: la Cassazione con la sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017 ha evidenziato come non sia possibile parlare di trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile nel caso in cui ad essere trasferiti siano unicamente i lavoratori, senza un trasferimento dei beni materiali essenziali ai lavoratori per lo svolgimento del loro lavoro.

Cessione: l’autonomia funzionale del ramo ceduto

Si parla di cessione di ramo d’azienda quando all’interno dell’azienda cedente sia ben identificabile un ramo funzionalmente autonomo ed indipendente, capace di produrre in quanto tale un valore aggiunto, economicamente determinabile.

Del resto, si legge nella sentenza, l’autonomia e l’autosufficienza del ramo, secondo quanto affermato dalla direttiva europea 2011/23, è necessaria per escludere che il cedente crei delle strutture fittizie. Infatti, la Corte condanna anche le cessioni di rami di azienda in strutture produttive create ad hoc.

Cessione di ramo d’azienda: le regole da seguire

L’autonomia funzionale del ramo d’azienda da cedere è fondamentale per procedere ad una cessione di ramo d’azienda in cui non si incorra in contenziosi giudiziari. Questa autonomia deve essere garantita sia prima che dopo. Laddove non vi siano beni materiali da cedere, è fondamentale che il gruppo di lavoratori coinvolti rappresentino un gruppo coeso per professionalità, dotati di specifico know how, tale da individuarsi come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una mera sommatoria i dipendenti.

Vedi: Il sole 24 ore

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