5 Dicembre 2016 in consulenza aziendale, fisco e contabilità

Crowdfunding: nel 2017 anche per le PMI

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Equity crowdfunding: la possibilità di ricorrere a tale strumento, nel testo del disegno di legge di Bilancio 2017 approvato in prima lettura dalla Camera, è stata estesa anche alle PMI. Questa possibilità era precedentemente riservata esclusivamente alle start up ed alle PMI innovative. Per le piccole e medie imprese tradizionali in questa maniera  si apre il canale degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Le PMI avranno la possibilità di raccogliere risorse finanziarie nella forma di mezzi propri tramite portali on-line autorizzati dalla Consob.

L’equity crowdfunding

L’equity crowdfunding rappresenta un nuovo canale di investimento per le piccole e medie imprese e fornisce diversi vantaggi. Permette da una parte alle PMI di trovare nuovi finanziamenti per l’attività d’impresa tramite canali diversi da quelli tradizionali. Dall’altra, permette a chi vuole investire anche piccole somme di denaro, di diventare “azionista” ed acquistare un titolo di partecipazione della società, acquisendone tutti i relativi oneri e onori. La ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. La platea di investitori e dunque possibili finanziatori dell’attività d’impresa, diventa potenzialmente infinita.

Come funziona

L’operazione di equity crowdfunding deve avvenire necessariamente online tramite portali autorizzati dalla Consob.

Una quota non inferiore al 5% dell’offerta deve essere sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative “certificati” o da investitori a supporto dell’innovazione.

Requisiti necessari per avviare azioni di equity crowdfunding
  • Essere una PMI (piccola e media impresa), come definito dalle leggi attualmente in vigore
  • Essere costituita in forma di società di capitali. In attesa dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2017, e delle sue relative interpretazioni, si suppone che anche le PMI organizzate in forma di s.r.l. possano effettuare operazioni di equity crowdfunding. Si ritiene in effetti che in tal caso possa essere estesa l’eccezione prevista dal decreto legislativo n.179/2012 comma 5 dell’art. n. 26. Questa prevede quanto segue: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari,
    anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.”

Vedi anche:

definizione delle PMI

Art. n. 26, comma 5, del D.L. n. 179/2012

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